| Lo Statuto del Comune di Pizzoli | |
Titolo IV
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE CAPO I° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE Art. 42 - Principio di cooperazione e collaborazione con Regione, Provincia ed altri Comuni della zona 1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione. 2. Il Comune nell'esercizio delle proprie competenze partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formulando le relative proposte. Segnala alla Provincia le opere da realizzare che siano di rilevante interesse sovracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché culturale e sportivo. Il Comune concorre, in conformità della legge regionale, alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento ai quali adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale. 3. Il Comune promuove ed attua con i Comuni che gravitano nell'area del comprensorio di Pizzoli le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi, anche in forma associata. A tal fine il Comune concorre alla costituzione di una conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione per:
Art. 43 - Convenzioni 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali. 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 44 - Consorzi 1. Il consiglio comunale, in coerenza al principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente. 2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti. 3. Il consiglio comunale, unicamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 45 - Unione dei Comuni 1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, i il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività. 2.
Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità Montane
in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti
tali enti.
Art. 46 - Accordi di programma 1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi, previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. 2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione della giunta comunale, con l'osservanza della altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
CAPO II° - PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO Art. 47 - Partecipazione popolare 1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. 3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Art. 48 - Associazionismo 1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. 4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto. 5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. 6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 49 - Diritti delle associazioni 1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera. 2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. 3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 7 giorni.
Art. 50 - Contributi alle associazioni 1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. 2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. 3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. 4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite dall'apposito regolamento. 5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego
Art. 51 - Volontariato l. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente. 2.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e
gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale
abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate
sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO III° - Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi Art. 52 - Le situazioni giuridiche soggettive 1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi oltre il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottando, il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate. 2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte, tranne che nei casi previsti dalla Legge o dal regolamento. 3. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi, possono sempre ricorrere nelle forme di legge.
Art. 53 - Diritto di accesso 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuali dal regolamento. 3. Il regolamento, oltre a prevedere le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. 4. Il responsabile del procedimento ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi i imprese, atti o documenti non sottratti all’accesso.
Art. 54 - Diritto di informazione 1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. 2. L'ente può, se lo ritiene necessario, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. 4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel- rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
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